Sepolti sotto le macerie di Gaza.
Il doppio standard consiste nell'applicazione di principi di giudizio diversi per situazioni simili, o nei confronti di persone diverse che si trovino nella stessa situazione. È l'antitesi del precetto kantiano dell'autonomia della legge morale, perché attinge da situazioni concrete di interesse utilitario (eteronomia) per negare la possibilità di una linea di condotta uguale dinanzi a situazioni uguali.
Il doppio standard può prendere la forma di un giudizio morale che considera accettabile un determinato concetto (una norma sociale, una regola, una frase, un apprezzamento) se applicato da un gruppo di persone, mentre è considerato inaccettabile, o tabù, se applicato da un diverso gruppo. Ad esempio, il concetto di doppio standard è stato applicato a differenti strutture morali, sugli uomini rispetto alle donne e viceversa.
Quando il giudizio riguarda la sfera morale, si parla di doppia morale.
Il doppio standard può essere definito, quindi, come una sorta di bias cognitivo che determina una sospensione del giudizio, moralmente ingiusta (nei confronti di un certo gruppo), di quel principio che statuisce l'uguaglianza dei singoli nella loro sfera di libertà.
Nel diritto
L'adozione di un doppio standard è ingiustificata se vista in rapporto a principi giuridici accolti in molti sistemi costituzionali, secondo cui tutti i soggetti sono considerati uguali di fronte alla legge. Il doppio standard infrange anche un principio di imparzialità della giustizia, secondo il quale un determinato standard di giudizio legale deve essere applicato indifferentemente a ogni sorta di persona, a prescindere da pregiudizi personali, da discriminazioni e favoritismi fondati sullo status e sull'appartenenza sociale, sul ruolo sociale ed etnico, sull'identità di genere, sulla confessione religiosa, sull'orientamento sessuale, sull'età o su altre distinzioni. Il doppio standard viola tale principio, in quanto permette che persone diverse siano giudicabili secondo standard differenti.
In campo giuridico, del resto, il pericolo della "giustizia di classe" si è storicamente riscontrato nelle legislazioni riconducibili ad ordinamenti non pluralisti. In tali fasi c'è il serio rischio di stabilire due pesi e due misure a seconda che si debba perseguire e punire le trasgressioni delle classi dominanti o delle classi subalterne (si dice che la legge è forte con i deboli e debole con i forti): così si assiste a una depenalizzazione delle violazioni a carico dei cosiddetti colletti bianchi e un inasprimento delle misure punitive per gli stessi delitti se vengono commessi da individui delle classi inferiori.
Nel diritto internazionale
Analogamente, nelle relazioni internazionali l’invocazione di principi universalistici come linea di azione si presta all’obiezione della disparità di trattamento tra situazioni analoghe e, quindi, all’accusa che i moventi dell’azione siano assai meno nobili (ovvero maggiormente determinati dall’interesse nazionale degli Stati più potenti) di quanto si voglia far credere.

